Elenco delle aziende erogatrici di beni e servizi [...]
Elenco delle aziende erogatrici di beni e servizi Art. 34. Pubblicità degli atti 1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella Regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Agli enti di cui all’articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione, in un’apposita sezione del portale web dedicata alla trasparenza, dell’elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l’ente medesimo. Detto elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata.